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Molinari: interrogazione sulle conciliazioni
L’Ufficio scolastico regionale ha rifiutato,
recentemente, di attivare le procedure di conciliazione, pertentare di dirimere
bonariamente una controversia riguardante due docenti soprannumerari.
La Gilda
di Potenza ha chiesto l’intervento del Difensore civico regionale,
ma l’Amministrazione ha risposto con il consueto silenzio. A seguito
di tale silenzio-rigetto il Coordinatore provinciale ha chiesto all’on.
Molinari di presentare una nuova interrogazione, per chiedere l’intervento
del Ministro dell’Istruzione.
Già in passato, peraltro, Molinari aveva presentato un’interrogazione
a causa di un analogo comportamento dell’Ufficio scolastico. In quell’occasione
il Ministero rispose che: «l'accordo sottoscritto il 18 ottobre 2001
non pone alcuna limitazione circa le materie che possono formare oggetto della
conciliazione.».
Di seguito pubblichiamo il testo dell’interrogazione
presentata il 29 giugno scorso.
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-10349
presentata da GIUSEPPE MOLINARI martedì 29 giugno 2004 nella seduta
n.481
MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie individuali
di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste
dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo
nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio
2001, anche sulla base di quanto previsto dagli articoli 130 e ss. del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto
il 12 luglio 2003, che hanno recepito testualmente le analoghe pattuizioni
di cui all'accordo del 18 ottobre 2001;
la citata normativa pattizia non
prevede limitazione alcuna in ordine alla possibilità di discutere
le diverse fattispecie afferenti le controversie in parola;
risulta all'interrogante
che l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata rifiuterebbe di istruire
i procedimenti di conciliazione, volti a discutere di liti afferenti controversie
di lavoro intercorrenti tra docenti e Ufficio scolastico provinciale, in
ordine a lesioni di diritti soggettivi, per effetto di errori nella compilazione
degli organici eccependo: «che l'organico
di diritto non è impugnabile con ricorso al giudice del lavoro ma con
ricorso al Tar, pertanto, il tentativo di conciliazione è inammissibile
per difetto di giurisdizione (sic!)» (cfr. note USR Basilicata - Ufficio
di segreteria della conciliazione, prot. 321 e 322 del 18 maggio 2004);
l'accertamento
del c.d. difetto di giurisdizione è atto tipico del
giudice e non dell'Amministrazione scolastica;
nelle altre Regioni d'Italia
il suddetto Ufficio risulta operante anche per le citate fattispecie non ritenute
pertinenti dall'Ufficio scolastico regionale della Basilicata;
il Miur, con
nota 14 aprile 2003, in risposta all'interrogazione a risposta scritta n.
4-04999, presentata dal medesimo interrogante, a causa di analoghi comportamenti
omissivi dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, ha affermato
che: «l'accordo sottoscritto il 18 ottobre 2001 non pone
alcuna limitazione circa le materie che possono formare oggetto della conciliazione.»;
la condotta omissiva dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata determina
in capo ai docenti la privazione di un efficace strumento di composizione bonaria
delle liti di lavoro determinando, nel contempo, un allungamento dei tempi
di composizione delle stesse;
l'impossibilità di ricorrere alla conciliazione
di cui al citato articolo 130 e ss. CCNL, unitamente ai tempi lunghi previsti
per la conciliazione di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 165
del 2001, espone i docenti a forti oneri patrimoniali in forza della necessità di
adire, nei casi urgenti, il giudice del lavoro con ricorsi ex articolo 700
del codice di procedura civile -:
quali iniziative intenda attivare affinché,
in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, ivi compresa la Basilicata,
vengano finalmente poste in atto le citate procedure finalizzate alla composizione
delle controversie tra docenti e uffici scolastici periferici, al fine
di favorire la composizione delle medesime nei tempi brevi previsti dal citato
istituto deflattivo del processo del lavoro di cui all'articolo 130 e ss.
CCNL.(4-10349)
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