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Gilda degli insegnanti Potenza

Molinari: interrogazione sulle conciliazioni

L’Ufficio scolastico regionale ha rifiutato, recentemente, di attivare le procedure di conciliazione, pertentare di dirimere bonariamente una controversia riguardante due docenti soprannumerari.
La Gilda di Potenza ha chiesto l’intervento del Difensore civico regionale, ma l’Amministrazione ha risposto con il consueto silenzio. A seguito di tale silenzio-rigetto il Coordinatore provinciale ha chiesto all’on. Molinari di presentare una nuova interrogazione, per chiedere l’intervento del Ministro dell’Istruzione.
Già in passato, peraltro, Molinari aveva presentato un’interrogazione a causa di un analogo comportamento dell’Ufficio scolastico. In quell’occasione il Ministero rispose che: «l'accordo sottoscritto il 18 ottobre 2001 non pone alcuna limitazione circa le materie che possono formare oggetto della conciliazione.».
Di seguito pubblichiamo il testo dell’interrogazione presentata il 29 giugno scorso.

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10349
presentata da GIUSEPPE MOLINARI martedì 29 giugno 2004 nella seduta n.481


MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, anche sulla base di quanto previsto dagli articoli 130 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 12 luglio 2003, che hanno recepito testualmente le analoghe pattuizioni di cui all'accordo del 18 ottobre 2001;

la citata normativa pattizia non prevede limitazione alcuna in ordine alla possibilità di discutere le diverse fattispecie afferenti le controversie in parola;

risulta all'interrogante che l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata rifiuterebbe di istruire i procedimenti di conciliazione, volti a discutere di liti afferenti controversie di lavoro intercorrenti tra docenti e Ufficio scolastico provinciale, in ordine a lesioni di diritti soggettivi, per effetto di errori nella compilazione degli organici eccependo: «che l'organico di diritto non è impugnabile con ricorso al giudice del lavoro ma con ricorso al Tar, pertanto, il tentativo di conciliazione è inammissibile per difetto di giurisdizione (sic!)» (cfr. note USR Basilicata - Ufficio di segreteria della conciliazione, prot. 321 e 322 del 18 maggio 2004);

l'accertamento del c.d. difetto di giurisdizione è atto tipico del giudice e non dell'Amministrazione scolastica;

nelle altre Regioni d'Italia il suddetto Ufficio risulta operante anche per le citate fattispecie non ritenute pertinenti dall'Ufficio scolastico regionale della Basilicata;

il Miur, con nota 14 aprile 2003, in risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 4-04999, presentata dal medesimo interrogante, a causa di analoghi comportamenti omissivi dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, ha affermato che: «l'accordo sottoscritto il 18 ottobre 2001 non pone alcuna limitazione circa le materie che possono formare oggetto della conciliazione.»;
la condotta omissiva dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata determina in capo ai docenti la privazione di un efficace strumento di composizione bonaria delle liti di lavoro determinando, nel contempo, un allungamento dei tempi di composizione delle stesse;

l'impossibilità di ricorrere alla conciliazione di cui al citato articolo 130 e ss. CCNL, unitamente ai tempi lunghi previsti per la conciliazione di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, espone i docenti a forti oneri patrimoniali in forza della necessità di adire, nei casi urgenti, il giudice del lavoro con ricorsi ex articolo 700 del codice di procedura civile -:

quali iniziative intenda attivare affinché, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, ivi compresa la Basilicata, vengano finalmente poste in atto le citate procedure finalizzate alla composizione delle controversie tra docenti e uffici scolastici periferici, al fine di favorire la composizione delle medesime nei tempi brevi previsti dal citato istituto deflattivo del processo del lavoro di cui all'articolo 130 e ss. CCNL.(4-10349)