Interrogazione sulle riserve
MOLINARI. - Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. –
Per sapere - premesso che:
l'articolo 3 della legge numero 68 del 1999 dispone
l'assunzione obbligatoria dei lavoratori disabili secondo specifiche quote
di riserva;
il comma 6, del citato articolo 3, della legge 68/99 estende tali disposizioni
al pubblico impiego, dunque anche al comparto scuola;
l'articolo 20 della citata legge 68 del 1999 dispone che venga data attuazione
al medesimo dispositivo per il tramite di un regolamento;
il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 non fa menzione di obblighi in capo
all'amministrazione scolastica in ordine all'assunzione con chiamata nominativa
dei docenti riservisti abilitati ai fini della stipula di contratti a
tempo indeterminato, se non in coincidenza con le immissioni in ruolo.
Ciò indipendentemente dalla disponibilità di posti in organico
per effetto della mancata copertura delle quote di riserva;
tale vuoto normativo determina il permanere dello stato di precariato
in capo a molti docenti riservisti, regolarmente abilitati, che pure avrebbero
titolo ad essere assunti in presenza delle citate disponibilità;
a questo proposito, peraltro, l'articolo 39 del decreto legislativo 165/2001,
recependo quanto disposto dall'art, 42 del decreto legislativo. n. 29
del 1993 (carne sostituito dall'articolo 19 del Decreto legislativo n.
546 del 1993 e modificato prima dall'articolo 43, comma 1 del decreto
legislativo, n. 80 del 1998 e poi dall'articolo 22, comma 1 del decreto
legislativo n. 387 del 1998) dispone che «Le amministrazioni pubbliche
promuovono o propongono programmi di assunzione per portatori di handicap
ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base
delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio del ministri ai sensi dell'articolo
45, comma 3 dei decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze
previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.»;
allo stato non risulta che tale adempimento sia stato effettuato, con
il risultato che i docenti disabili aventi titolo a rientrare nelle suddette
quote di riserva sono costretti a lavorare accettando annualmente incarichi
di supplenza anche su spezzoni essendo, i medesimi, sistematicamente collocati
in coda tra gli aventi titolo all'assunzione all'atto dell'accertamento
della effettiva presenza di disponibilità;
tale prassi, peraltro, sembrerebbe essere in contrasto anche con il chiaro
disposto di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 104/92 il quale
dispone che: «La persona handicappata con un grado di invalidità
superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,
seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
il permanere di tale situazione di incertezza, peraltro, aumenta la percentuale
di alea in capo ai docenti non disabili, in ordine alle possibilità
di assunzione, con aggravamento della situazione di incertezza circa le
eventuali assunzioni, che continua fino al momento della presa di incertezza
del numero di posti da riservare ai docenti disabili fissato annualmente
dall'Amministrazione scolastica centrale per ciascuna classe di concorso
-:
cosa intenda fare il Governo e l'Amministrazione scolastica per risolvere
definitivamente questo problema, assicurando il diritto al lavoro dei
docenti disabili e la cessazione di questo grave stato di incertezza.
(4-08487)
|