<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Diritto al TFS
Gilda degli insegnanti Potenza
DIRITTO AL TFS

Ai docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1° settembre 2001 spetta il Trattamento di fine servizio (TFS), noto anche come buonuscita, e non il Trattamento di fine rapporto (TFR).
Lo stabilisce la Circolare INPDAP n. 30 del 1 agosto 2002.(pdf 219 kb)
I docenti che si trovino nelle condizioni sopra descritte ma collocati in regime di TFR possono presentare alla Direzione Provinciale del Tesoro l’istanza (word 20 kb) di corretta individuazione del regime di appartenenza, rivendicando, in tal modo, il diritto al TFS.
Per il lavoratore, il TFS è più conveniente perché i criteri di calcolo della buonuscita sono più favorevoli.
In base al contatto vigente, infatti, l’indennità di buonuscita o TFS è commisurata ai 13/12 dell’80% dell’ultima retribuzione utile, costituita dallo stipendio più l’I.I.S.( indennità integrativa speciale).
Il risultato, moltiplicato per gli anni valutabili ( inclusi i periodi riscattati) determina l’ammontare della somma da corrispondere alla cessazione del servizio.
IL TFR, invece, è costituito da una quota pari al 6,91% degli stipendi (comprensivi dell’ I.I.S., della tredicesima e dell’eventuale assegno ad personam ).
Le somme accumulate di anno in anno sono rivalutate annualmente nella misura dell’1,5 fisso più il 75% dell’indice ISTAT.
Ne consegue che il rendimento del TFR è piuttosto aleatorio in quanto diventa particolarmente svantaggioso con la crescita dell’inflazione: un alto tasso d’inflazione,infatti, esporrebbe il dipendente che cessi il servizio con 35-40 anni di contribuzione al rischio di incassare un’indennità minore del capitale versato.
La differenza tra TFS e TFR riguarda, inoltre, i contributi che vengono versati:
in regime di TFS tali contributi sono in parte a carico del lavoratore, mentre l’accantonamento del TFR è a pieno carico dell’Amministrazione.
Nella busta paga, però non vi è alcuna differenza: in entrambi i casi è applicata la trattenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione utile.
La trattenuta per Opera di Previdenza viene applicata anche a chi è in regime di TFR.
Tale trattenuta, peraltro, viene parzialmente compensata solo a vantaggio di coloro che passino dal TFS al TFR, aderendo al Fondo Espero.
Per costoro, in luogo della restituzione della trattenuta l’Amministrazione verserà allo stesso fondo un contributo aggiuntivo pari 1,50% dell’80% della retribuzione utile.