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Indennità di vacanza contrattuale, il parere dell'avvocato
L’indennità per vacanza contrattuale non è aggiuntiva dello stipendio,ma è solo un elemento provvisorio della retribuzione in attesa del rinnovo dei CCNL scaduti In questi giorni, questo ufficio legale ha ricevuto richieste di chiarimenti circa la natura, funzione e “ratio” della IVC ( indennità vacanza contrattuale), atteso che un sindacato sta sollecitando, a quanti lavorano nella scuola, l’adesione a ricorsi giudiziali collettivi per ottenerne il pagamento. Premetto una personale opinione a riguardo, rappresentando che ognuno ha diritto di adire le vie legali liberamente, autonomamente e senza condizionamento alcuno, qualora, a proprio giudizio, presuma di essere stato leso in una particolare situazione giuridicamente tutelata: salvo, poi, trovarsi soccombente e dover accettare la sfavorevole decisione giudiziale, qualora la pretesa avanzata sia ritenuta pretestuosa e infondata. Ma sollecitare adesioni collettive ad iniziative giudiziarie sulla base di una isolata pronuncia della magistratura di merito( sentenza del Tribunale di Livorno) peraltro, non definitiva perché impugnata e totalmente riformabile in appello, e, per di più, in totale assenza della giurisprudenza di legittimità in casi analoghi, francamente credo non sia deontologicamente ineccepibile, anche in considerazione del contributo spese richiesto ( € 40,00) pro- capite, pur nella consapevolezza che ricorrere al Giudice del lavoro non comporta spesa alcuna. Venendo al merito della questione, è bene ricordare che l’indennità di vacanza contrattuale è stata prevista dall’accordo generale del luglio 1993 e recepita nelle contrattazioni collettive. Secondo questa convenzione , scaduto un CCNL, trascorsi tre mesi dalla scadenza senza che sia intervenuto rinnovo, nonostante sia stata presentata la piattaforma contrattuale sindacale, è dovuta un’ indennità ai lavoratori pari al 30% del tasso di inflazione programmato a partire dal mese successivo, calcolato sullo stipendio minimo iniziale del comparto di riferimento . L’ indennità sale al 50 % del tasso inflazionistico programmato,in assenza di rinnovo del CCNL, dopo sei mesi di vacanza contrattuale e rimane in tale misura fino a quando il nuovo contratto non sia siglato. L’IVC, come si afferma nella stessa sentenza di riferimento, è solo un elemento provvisorio della retribuzione. Ciò significa che, non solo cessa di essere erogata con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, ma che viene assorbita nel nuovo stipendio e va,inoltre, imputata negli arretrati, qualora gli aumenti stipendiali siano retroattivi e coprano l’ intero periodo di vacanza contrattuale. In questo caso, la IVC deve essere restituita se gli arretrati sono pagati per intero,ossia senza tener conto di quanto percepito a titolo di retribuzione provvisoria (la IVC ), che, costituisce un parziale pagamento degli arretrati calcolati sugli aumenti stipendiali dovuti in forza del rinnovo contrattuale. Pretendere giudizialmente l’IVC ,quando il pagamento degli arretrati copre l’intero periodo di vacanza contrattuale,oppure ottenerla prima del rinnovo contrattuale che, successivamente dispone il pagamento anche degli arretrati, porta, nel primo caso, ad una pretesa infondata, nel secondo caso a doverla restituire con gli interessi, con il rischio, in entrambe le ipotesi, di dover pagare anche le competenze di causa. Le rivendicazioni economiche e giuridiche, a mio parere, sarebbe meglio sostenerle nel proprio naturale alveo che è quello delle relazioni sindacali, anziché in sede giudiziale, dove la dialettica delle parti in causa sfocia di rado nella conciliazione, essendo funzionale a che una sola ne esce vittoriosa, l’altra purtroppo soccombe, soprattutto quando ha avviato una lite cosiddetta temeraria. 6-dic-06 - info@gildapz.it |
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