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Assemblee studentesche: a chi l’obbligo di vigilanza ? A parer nostro, durante le assemblee degli studenti, previste per le sole scuole superiori, l’obbligo di vigilanza non può, in via di principio, riguardare gli insegnanti, ma coloro che hanno l’onere di garantirne il regolare svolgimento e chi ha potere di intervento sulle stesse, che, si ricorderà, possono essere di classe o d’istituto. Quanto all’ assemblea di istituto, essa ha poteri di autonomia per la redazione di un proprio regolamento che,inviato in visione al consiglio d’istituto, è diretto a disciplinare il funzionamento delle adunanze. Di solito la direzione dell’assemblea è affidata ad un comitato studentesco,ove costituito, ovvero al presidente eletto nella stessa assemblea, ma il preside ( alias dirigente scolastico o uno dei suoi collaboratori a ciò delegato) ha il potere di intervenire, nel caso di violazione del regolamento, o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della riunione. Deve, sicché , ritenersi, che nell’esercizio di siffatto potere, e di quelli che gli derivano dalla funzione di cui è investito, il dirigente scolastico può provvedere a sciogliere la seduta, ove le circostanze lo impongano, dopo aver inutilmente invitato il presidente dell’assemblea a provvedervi. Il T.U. n. 297/94 dispone che le assemblee di istituto e di classe sono “ occasione di partecipazione democratica” finalizzate all’approfondimento di problematiche scolastiche e sociali in funzione della formazione culturale e civile degli studenti, che, su loro richiesta, possono decidere di destinare le ore di assemblee ad altre attività comunitarie della categoria : quali ricerche, seminari o lavori di gruppo. Le assemblee sono strumenti formativi ed educativi, complementari del corso ordinario delle lezioni, delle quali rappresentano una pausa, entro i limiti temporali previsti. Le assemblee, infatti, non possono essere svolte nell’ultimo mese di lezione. Orbene, stante l’autonomia organizzativa e gestionale delle assemblee, che rappresentano occasione di crescita culturale, ma al contempo momenti di legittima interruzione delle ordinarie attività curricolari e di apprendimento, durante lo svolgimento delle medesime, la funzione d’insegnamento con il correlato obbligo di sorveglianza e di vigilanza da parte dei docenti non è svolta, nè può giustificatamente essere svolta. In tutte le scuole, infatti, quando le ore di assemblea studentesca d’istituto coprono l’intera giornata di lezione, i docenti sono liberi di parteciparvi, o di starsene a casa : senza neanche obbligo di recarsi a scuola per “ l’obbligo di firma”. Negli altri casi, gli insegnanti svolgono lezione normalmente, salvo poi, il venir meno della prestazione della docenza e connessi obblighi allorquando le rimanenti ore di lezioni sono destinate ad assemblee degli studenti. Potenza, 22-Nov-2006 - info@gildapz.it |
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