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Violenze a scuola: responsabilità I recenti fatti di violenza avvenuti in alcune scuole hanno suscitato sconcerto e, al contempo, preoccupazione tra i docenti, che, in tanti, ci hanno chiesto di conoscere meglio la normativa circa le responsabilità che ne derivano, soprattutto quelle a loro carico. Orbene, non avendo piena contezza di ciò che realmente è accaduto, il nostro è un parere astrattamente elaborato su fattispecie analoghe a quelle riportate, in questi giorni, nella cronaca degli organi di comunicazione di massa. Uno di questi episodi, si ricorderà, ha visto come vittima un alunno diversamente abile, aggredito e reiteratamente malmenato da alcuni compagni. E’ un fatto sicuramente rilevante sotto il profilo penale, e gli autori, se ultraquattordicenni, saranno giudicati dal Tribunale per i minori,oltre ad essere sanzionabili disciplinarmente. Ma tale evento potrà configurare anche fonte di responsabilità civile e disciplinari per altri soggetti. Per quel che concerne il personale scolastico,invero, a seguito di simili atti illeciti, se avvenuti durante la permanenza degli alunni a scuola, si possono profilare sanzioni quali il risarcimento del danno, a carico del legale rappresentante dell’istituto, e la responsabilità erariale, a seguito di azione di rivalsa dello Stato verso coloro che avrebbero dovuto diligentemente vigilare e sorvegliare la scolaresca. Occorre chiarire, infatti, che al risarcimento dei danni subiti dalla vittima sono tenuti, per oggettiva responsabilità e solidalmente il legale rappresentante della scuola e il Ministero: i docenti,invece, ne rispondono eventualmente solo a titolo di rivalsa, qualora il fatto sia accaduto per aver essi disatteso con grave colpa o dolo l’obbligo di vigilanza e di sorveglianza. In pratica, i genitori della vittima potrebbero convenire in giudizio solo la scuola, in persona del dirigente scolastico, ed il ministero, al fine di essere risarciti in proprio ed in rappresentanza del minore. All’esito del processo ordinario, qualora la domanda di ristoro dei danni fosse accolta, il Ministero, potrebbe successivamente rivalersi sui docenti delle somme pagate ai familiari dell’alunno minorenne. In questo caso, il giudizio a carico degli insegnanti tenuti alla vigilanza, si celebrerebbe dinanzi alla Corte dei conti. I docenti,infatti, potrebbero rispondere di danno erariale ( pari a tutti gli esborsi sostenuti dallo Stato), ma solo qualora venisse accertata la loro grave colpa o il dolo nell’omettere l’ esercizio dei poteri impeditivi e repressivi attinenti all’obbligo di vigilanza e sorveglianza. Vero è anche che la grave colpa o il dolo degli insegnanti devono essere valutati non con criteri astratti, bensì tenendo conto della concreta situazione in cui i docenti stessi si vengano a trovare per motivi sia personali sia spazio-temporali; pertanto, per il danno subito dall'amministrazione, in seguito all'avvenuto risarcimento in favore di alunno rimasto vittima di atti di violenza avvenuti a scuola, va esclusa la responsabilità del docente tenuto alla vigilanza della classe, ove nel suo comportamento non siano ravvisabili gli estremi della colpa grave, necessari ex art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312 per pervenire alla affermazione di responsabilità : in considerazione, ad esempio, del carattere particolarmente turbolento della classe, composta da alunni reiteratamente ripetenti, e dediti a comportamento scorretto. Accertata la responsabilità dei docenti a seguito di procedimento dinanzi al “giudice contabile”, gli stessi docenti potrebbero essere sanzionati anche disciplinarmente ( con la censura,o la sospensione dal servizio per un certo periodo o, addirittura, nei casi gravissimi, con il licenziamento). In buona sostanza, per ogni lesione procurata dagli alunni a se stessi o ad altri compagni durante la loro permanenza a scuola, i docenti sono reprensibili civilmente solo per colpa grave o dolo: è questa la norma di riferimento contenuta nella disposizione di cui alla legge n.312/1980, ferme restando, in ogni caso, le sanzioni disciplinari gradualmente applicabili a seconda della gravità di fatti. Avv. José Sorrento |
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