<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Gioco del calcio a scuola
Gilda degli insegnanti Potenza
Gioco del calcio a scuola – attività pericolosa – risarcimento danni ex art.2050 Cod. Civ. – esclusione

Durante le lezioni pratiche d’educazione fisica, sarà capitato che alcuni alunni organizzino estemporaneamente delle partite di calcio: coinvolgendo, magari, come arbitro, anche il loro insegnante, dopo averne ottenuto l’assenso. E, purtroppo, sarà anche successo che qualche allievo, improvvisatosi calciatore, si sia fatto male.

Episodi del genere sono fortunatamente pochi, però, talvolta, possono approdare dinanzi all’autorità giudiziaria, a seguito d’azione giudiziale promossa   dai genitori dell’infortunato, per ottenere la condanna della scuola e dell’insegnante al risarcimento dei danni.

 In tali vicende giudiziarie, si è, soliti, invocare e sostenere, da parte-attrice la sussumibilità della fattispecie nel combinato disposto degli articoli 2043 e 2050 del codice civile: come nel caso di cui si è recentemente occupata la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1197 del 19 gennaio 2007.

Il Giudice di legittimità, ancora una volta, come in altre pronunce (ex multis: sentenza n. 8095/2006), ha escluso che l’attività sportiva scolastica riferita al gioco del calcio abbia carattere di pericolosità intrinseca, giacché si tratta di una disciplina in cui prevale l’aspetto ludico, non configurabile come attività pericolosa ai sensi del codice civile (art. 2050), rimanendo irrilevante, tra l’altro, ai fini della responsabilità diretta della scuola ed indiretta degli insegnanti, ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia, o no, parte dei programmi ministeriali.

 Questa massima, enunciata costantemente anche dalla giurisprudenza di merito (ex plurimis: app. Venezia del 14 .9. 2001) rappresenta indubbiamente un corretto punto di vista giuridico, atteso che, in proposito, lo scopo ontologicamente ricreativo di una partita a pallone disputata a scuola, durante l’ora d’educazione fisica, non può far assurgere la medesima ad attività pericolosa, la quale, di converso, comporterebbe, per gli organizzatori (scuola, alunni e docenti) l’obbligo di predisporre una serie obiettivamente idonea di mezzi organizzativi, tesi ad impedire il verificarsi del danno, per superare la presunzione di colpevolezza a carico del danneggiante. Appare, sicché, ultroneo che, per lo svolgimento di pratiche sportive funzionali all’insegnamento- apprendimento dell’educazione fisica, la scuola debba   allestire preventivamente misure e risorse necessarie per eludere situazioni di pericolo e fronteggiare evenienze dannose, dato l’agonismo che anima gli alunni in simili circostanze, perché, come assertivamente, osservato in sentenza del 21.2.2005 dalla Corte d’Appello di Napoli   nessuno penserebbe di chiamare il medico o l'infermiere o l'ambulanza o di portare con sé cerotti e medicamenti vari per giocare a pallone su di un prato o per disputare un incontro di calcio fra scapoli e ammogliati. E' quindi affatto superfluo soffermarsi sulla pericolosità intrinseca del gioco del calcio, quando il pericolo d'infortunio è connesso a qualsiasi attività ludica normalmente esercita.”

Non di meno, la richiesta di risarcimento del danno, in caso di lesioni patite da studenti in occasione di una spensierata partitella di calcio svolta durante l’ora di educazione fisica, potrà essere accolta, qualora il danneggiato o chi lo rappresenta alleghi e provi la pretesa risarcitoria a diverso titolo: ad esempio, perché l’ingiusto nocumento è stato cagionato per grave “culpa in vigilando” del docente, proprio in occasione dello svolgimento di attività ginniche, sportive o ludiche. 

Avv. José Sorrento