La Gilda vista dalla Cgil
Il segretario provinciale della Cgil Scuola di Potenza,
il 10 dicembre scorso, ha diffuso un comunicato, commentando una
nota del coordinatore provinciale della Gilda di Potenza, che è
stata pubblicata sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”.
Considerando l’autorevolezza dell’interlocutore,
riteniamo doveroso, da parte nostra, pubblicare il comunicato integralmente,
con un nostro commento.
Per chiarezza di esposizione anteponiamo alle parole
del segretario Cgil, la dicitura Cgil e al nostro commento la
dicitura Gilda.
Cgil. Il periodo di campagna elettorale
(per l’elezione delle Rsu) a volte gioca brutti scherzi perché
induce qualcuno alla vuota polemica ed alla falsificazione della realtà.
Questa volta è toccato al segretario provinciale di Gilda che ne ha
dato ampia prova in un articolo (generosamente) ospitato sulle pagine
della “Gazzetta”.
Gilda. Non rispondiamo agli insulti.
Il perché è presto detto: siamo Docenti.Quanto alla generosità della
Gazzetta, avanziamo un’ipotesi: potrebbe essere dovuta alla solidità
delle argomentazioni contenute nella nota del coordinatore provinciale
della Gilda e all’eleganza dell’esposizione.
Cgil. Prendiamo atto che Gilda, il
sindacato dell’eccellenza, quello che fino a poco tempo fa voleva
gli aumenti per il 3% della categoria, si è accorto che al di sotto
di quell’aristocrazia docente cui ha guardato per anni vi è la
stragrandissima maggioranza degli insegnanti che sta male. Che vive
una situazione di precarietà e di profondo disagio. Folgorazione recente.
Ma meglio tardi che mai.
Gilda. La Gilda degli Insegnanti ha
organizzato uno sciopero contro il contratto del 1999, (firmato solo
da Cgil, Cisl Uil e Snals) contro il famoso concorsone: un espediente
con il quale la Cgil ed altri volevano attribuire aumenti solo al 20%
dei docenti. La storia dimostra che la Gilda è contraria, da sempre,
ad ogni forma di divisione e gerarchizzazione della professione docente.In
più ci stiamo battendo da anni contro la rottamazione
del personale docente (licenziamento dei soprannumerari in esubero)
che è stata istituita nel 1993, anche grazie alla Cgil, che firmò un
accordo per renderla possibile. Auspichiamo che la Cgil ritorni sui
suoi passi ponendo in atto comportamenti coerenti con la necessità di
tutelare “la stragrandissima maggioranza degli insegnanti che
sta male. Che vive una situazione di precarietà e di profondo disagio.”
Cgil. Del rischio di licenziamento
degli insegnanti in esubero se ne parla da anni nella scuola. Esistono
riferimenti normativi al riguardo, concernenti le procedure di mobilità
intercompartimentale, di molto precedenti il decreto legislativo 29/93.
Norme rimaste sulla carta, anche grazie alla forte opposizione delle
organizzazioni sindacali, Cgil in testa. Disposizioni che mai nessuno
si era sognato di attuare fino al 2002, quando l’attuale governo
di centrodestra, con il D.L. 212/02 poi convertito dalla legge n. 268/2002,
ha previsto per i docenti in
situazione di soprannumerarietà la partecipazione a corsi di riconversione
professionale e, in caso di esito negativo, al licenziamento.
Gilda. Ci permettiamo di eccepire
che la mobilità intercompartimentale è cosa diversa dalla rottamazione
del personale docente. Nel primo caso, infatti, il Docente viene collocato
in altre amministrazioni e continua a lavorare. Nel secondo caso, invece,
gli viene assegnato, per 24 mesi, un assegno di 700 euro e, dopo i 24
mesi viene licenziato. Il tutto grazie a quelle stesse norme che la
Cgil nel 1993 ha legittimato e contribuito ad attuare. Auspichiamo che
la Cgil possa rimanere folgorata da questa “novità” e che
muti atteggiamento. “Meglio tardi che mai.”.
Cgil. Poiché l’applicazione
della legge divenne problematica per l’estrema difficoltà a individuare
le classi di concorso su cui riconvertire i soprannumerari oggi il governo
ci riprova con la legge finanziaria, che parla, per questi insegnanti,
di “corsi di specializzazione intensivi”. Formulazione ambigua,
perché nel nostro vocabolario il termine “specializzazione”
è stato finora usato per il sostegno ai portatori di handicap. E che
si possa trattare proprio di questo lo confermerebbe il comma successivo,
che stabilisce che i docenti in esubero in possesso del titolo di specializzazione
per il sostegno sono trasferiti, a domanda o d’ufficio, su posti
di sostegno.Ricordo che su questo vi è stata una netta presa di posizione
della Cgil scuola contro un provvedimento ambiguo e un inaccettabile
intervento unilaterale su una materia di competenza contrattuale.
Gilda. Ricordiamo alla Cgil che oggi,
grazie all’istituzione delle Ssis, le abilitazioni si conseguono
dopo “corsi di specializzazione” presso gli atenei. Questi
corsi, peraltro, stanno portando gradualmente alla rottamazione dei
precari storici e alla loro sostituzione con docenti nuovi di zecca,
neo laureati e “adeguatamente specializzati” grazie alle
abilitazioni a pagamento rilasciate dalle università. E’ evidente,
dunque, che con il termine “Corsi di specializzazione intensivi”
si individui ciò che prima veniva denominato con l’espressione
“corsi di abilitazione” e che oggi potremmo ribattezzare
con la dicitura “corsi di riconversione con rottamazione incorporata”.Il
tutto grazie a norme di destra approvate da un governo di centrosinistra
(il governo “Amato”) approvate con il consenso della Cgil
e delle altre confederazioni. Il sostegno non c’entra nulla. O
comunque, c’entra molto poco. Il problema, invece, è un altro:
in forza della tipicità dei titoli di studio dei docenti delle classi
di concorso in esubero, è quasi impossibile procedere alla loro riconversione.
Di qui la brillante trovata della rottamazione, espressamente prevista
dal decreto “Amato”.
Cgil. E’ cambiata la volontà politica sulla
scuola. Che questo governo non considera una risorsa strategica per
il paese, ma una spesa da tagliare, un costo da ridurre. Meno risorse,
meno tempo scuola, meno obbligo scolastico. E meno organici, con tagli
indiscriminati al personale docente e Ata (Gilda non se n’è accorta,
ma nella scuola vi sono oltre 200.000 Ata che svolgono un ruolo importante).
Gilda. La Cgil dimentica che la cancellazione
del tempo prolungato nella scuola media è stata effettuata nella passata
legislatura “grazie” a un articolo del regolamento
per l’autonomia, che ha abrogato le norme che lo avevano
istituito. Nella speranza di fare cosa gradita al segretario provinciale
della Cgil, ci permettiamo di ricordargli che la norma che aveva istituito
il tempo prolungato è (o meglio era) l’articolo 166, comma 4,
del decreto legislativo 297/94, espressamente abrogata dal 1999. Nel
silenzio assordante della Cgil scuola.In ogni caso, siamo lieti che
la Cgil abbia manifestato la sua contrarietà alla riduzione del tempo
scuola. Sebbene tardivamente.“Meglio tardi che mai”.Quanto
ai tagli agli organici, ci permettiamo di eccepire che nella scorsa
legislatura il governo aveva istituito nelle Finanziarie
dal 1997 in poi, tagli di organico che, a regime, nel 2003 (quest’anno)
avrebbero prodotto la rottamazione del 6% dei lavoratori dell’intero
comparto. Compresi gli Ata. Siamo lieti che la Cgil se ne sia finalmente
accorta. “Meglio tardi che mai”.
Cgil.
Abbiare alla luna non serve. Le Rsu non sono una conventio ad excludendum
nei confronti di alcuno, ma rappresentano oggi un sistema avanzato di
relazioni sindacali ed uno strumento di grande partecipazione democratica,
che dà la possibilità ad un milione di lavoratori della scuola di eleggere,
direttamente nei luoghi di lavoro, i propri rappresentanti.
Gilda. La Cgil dimentica che, se in
una scuola non viene presentata la lista dell’organizzazione sindacale,
i docenti non possono votare per l’organizzazione sindacale medesima.È
esattamente quello che è accaduto alla Gilda in queste elezioni. Se
questa non è una conventio ad excludendum…..
Cgil. A continuare
a proporre elezioni su base provinciale si rischia il delirio. Non si
capisce di cosa si dovrebbero occupare i “parlamentini”
provinciali (con tanto di gruppi e capigruppo?) dal momento che le decisioni
vengono assunte direttamente dalle scuole autonome, ognuna con la sua
specificità, e che rendono necessario attivare, a livello di scuola,
le relazioni sindacali sulle materie indicate dal contratto nazionale.
Le Rsu sono una delle gambe sui cui poggia l’autonomia scolastica,
ed uno strumento efficace per un corretto equilibrio dei poteri dentro
le scuole.
Gilda. La proposta della Gilda è quella
di inventare meccanismi che possano consentire a tutti i docenti di
votare liberamente. Le liste provinciali, o qualunque altro strumento,
servirebbero solo a calcolare la rappresentatività. Quelle di scuola
ad eleggere la Rsu. Questa è per noi la democrazia sindacale: garantire
il suffragio universale. Sarà pure un obiettivo delirante, ma è
questa la nostra idea di democrazia: garantire a tutti il diritto
di votare secondo coscienza.
Cgil. A meno di voler mascherare la
propria idea di democrazia sindacale. Gilda sostiene apertamente due
progetti di legge del governo sullo stato giuridico degli insegnanti,
che svuotano il contratto e la contrattazione, aboliscono le Rsu, eliminano
le assunzioni in ruolo, mettono gli insegnanti sotto tutela politica
della maggioranza parlamentare, annullano ogni autonomia del collegio
dei docenti e riducono drasticamente la democrazia nella scuola dell’autonomia.
Gilda. E’ vero il contrario.
La Gilda degli insegnanti lotta da sempre per la professione e la libertà
di insegnamento. L’inasprimento del rapporto gerarchico verticale
tra docenti e dirigenti, previsto nei disegni di legge Napoli e Sandulli,
è contrario al nostro Dna e alla nostra storia.
Cgil. E poi un minimo di coerenza
non guasterebbe. Ci si candida per le Rsu presentando liste e candidati
e contemporaneamente si lavora per eliminarle!
Gilda. La Cgil del preside Panini
farebbe bene a spiegare ai docenti perché i presidi sono diventati dirigenti
e i segretari sono diventati direttivi. E farebbe bene a spiegare ai
docenti perché, per loro, anzi, per Noi Docenti, le cose sono peggiorate
notevolmente. Ci si candida alle Rsu dopo avere mortificato il ruolo
dei docenti e dopo avere perseguito una politica di aumento vertiginoso
delle retribuzioni di presidi e segretari!.”…. un minimo
di coerenza non guasterebbe”,
Cgil. La Cgil scuola è impegnata da
tempo in una forte iniziativa per la valorizzazione della scuola pubblica,
contro politiche scolastiche regressive che mirano esplicitamente alla
destrutturazione del nostro sistema di istruzione ed alla descolarizzazione
di massa.
Gilda. Chiariamo un punto. La Gilda
lotta per la valorizzazione della Scuola Statale.Le scuole private non
ci interessano. La Cgil, peraltro, farebbe bene a spiegare ai Docenti
che “grazie” alla legge sulla parità, oggi anche le scuole
private paritarie sono pubbliche.La Gilda, invece, lotta solo ed esclusivamente
per la valorizzazione della Scuola Statale.Quella dove non si paga,
per intenderci. Quella dove si paga non ci interessa.
Cgil. Stiamo lavorando, insieme
a Cisl e Uil, per costruire un percorso ampio ed articolato di mobilitazione
generale sui temi della scuola, ricercando un consenso ampio dentro
e fuori la scuola. Vogliamo coinvolgere un vasto arco di forze e di
energie attorno ai temi dell’istruzione, realizzare una vasta
area di opposizione sociale capace di contrastare adeguatamente politiche
di privatizzazione del sapere. La manifestazione unitaria del 29 novembre
scorso, che ha portato 100.000 persone a Roma, è una tappa significativa
di questo percorso.
Gilda. Non possiamo che essere d’accordo.
Cgil. Per la scuola rivendichiamo risorse, investimenti,
strategie adeguate che mirino alla sua piena valorizzazione. E non i
tagli a cui stiamo, da ben tre finanziarie, assistendo.
Gilda. Consigliamo al segretario della
Cgil di andare a leggere le finanziarie dal 1997 in poi.Se
vuole un aiutino basta ciccare sul link. I tagli ci sono anche lì.
Che non se ne sia accorto?
Cgil. Su questi obiettivi è impegnata
la nostra Confederazione. E su questo misureremo la nostra iniziativa
sindacale dei prossimi mesi.
Gilda. Bene. Faremo il tifo per voi.
Con la speranza che facciate le stesse cose anche quando è al governo
il Centrosinistra. Noi lo facevano anche con il governo di Centrosinistra
e continuiamo a farlo con il governo di Centrodestra. Noi non siamo
un’organizzazione ancillare di un partito politico, noi siamo
sempre e solo da una parte: DALLA PARTE DEI DOCENTI.
Cgil. Le polemiche sterili, le sciocchezze
a mezzo stampa, la bassa propaganda a scopi elettoralistici, la lasciamo
volentieri a qualche “grillo parlante” ed al sindacalismo
di quart’ordine di cui è espressione.
Gilda. Non rispondiamo agli insulti.
Lo abbiamo detto prima: siamo Docenti. E’ una questione di stile.
E forse anche di sostanza.
Sarà applicato a chi va in esubero e non potrà essere ricollocato
Licenziamento soprannumerari, ecco come
Scatteranno dopo 24 mesi di disponibilità a stipendio ridotto
Il governo si appresta
a mandare a regime la nuova disciplina del trattamento degli esuberi
del personale docente. La procedura prevede la riconversione forzata
dei docenti soprannumerari appartenenti a classi di concorso in esubero
(art. 1 decreto-legge 212/2003) con lo scopo di trovare una nuova collocazione,
per gli interessati, all’interno dell’amministrazione scolastica
o in altre amministrazioni dello Stato. Operazione quasi impossibile,
peraltro, a causa degli esuberi strutturali delle altre amministrazioni
e della tipicità degli insegnamenti. Al termine dei corsi di riconversione (espressamente previsti anche dall’art.14
del disegno di legge finanziaria di quest’ anno) se laricollocazione
non sarà possibile, i docenti saranno collocati in disponibilità a stipendio
ridotto (art.33 dlgs 165/2001) e, dopo 24 mesi saranno licenziati (art.34
dlgs 165/2001). La Gilda ha detto No a questa aberrante logica aziendalistica ed ha inserito tra i motivi
dello sciopero del 24 ottobre anche questo argomento. E lo ha fatto
nel silenzio assordante di Cgil, Cisl, Uil e Snals, che hanno avallato
la privatizzazione del nostro rapporto di lavoro in cambio di un maggior
potere al tavolo contrattuale. E’ evidente, peraltro, che tale
strategia ministeriale è tesa a garantire lo smaltimento degli esuberi
di personale, che faranno seguito all’entrata a regime della riforma.
Esuberi previsti nell’ordine di circa 150mila unità.Di
seguito pubblichiamo stralci della normativa che regola la questione.
Decreto Legge
25-9-2002 n. 212
Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca
scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2002, n. 226 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 22 novembre 2002, n. 268
(citato nell’articolo 14 del disegno di legge Finanziaria di
quest’anno n.d.r.)
Articolo 1
Disposizioni per la razionalizzazione
della spesa nel settore della scuola.
1. I docenti in situazione
di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino
esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a
partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo
473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate
le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso
di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata
partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione,
con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione
dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale
si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo
33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (i
commi che riguardano la disponibilità sono il 7 e l’8 n.d.r.)
Articolo 33 dlgs 165/2001
(vedi commi 7 e 8)
Eccedenze di personale
e mobilità collettiva.
(Art. 35 del D.Lgs. n.
29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470 del
1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del
D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del
D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze
di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni
sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal
presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza
rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità
si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte
nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a
10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai
commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione
di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene
di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno
della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza
e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle
proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa
utilizzazione del personale eccedente,o di una sua parte. L'esame è
diretto a verificare le possibilità di pervenite ad un accordo sulla
ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'àmbito
della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili
di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero
presso altre amministrazioni comprese nell'àmbito della Provincia o
in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni
sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione
a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie
ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni
dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o
con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse
posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali
possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni,
ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si
conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche
del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il
passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'àmbito della provincia
o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale
delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia
stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e
5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia
possibile impiegare diversamente nell'àmbito della medesima amministrazione
e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero
che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe
consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento
in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al
rapporto di lavoro (il lavoratore perde il diritto ad essere riassorbito
n.d.r.) e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80
per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con
esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato
(vuol dire che si perde il diritto alla retribuzione professionale
docente e si percepisce un assegno di 7-800 euro n.d.r.), per
la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei
requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È
riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo
34 comma 4 dlgs 165/2001
Il
personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto
all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima
ivi prevista (per 24 mesi-vedi sopra n.d.r.). La spesa relativa
grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento
ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo
di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto
di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data (allo scadere
dei 24 mesi n.d.r.), fermo restando quanto previsto
nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta
al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione
di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo
della disponibilità.
Dal
disegno di legge Finanziaria varato dal governo il 29 settembre 2003
Articolo 14
(Misure di razionalizzazione
in materia di organizzazione scolastica)
…omissis….
2. Nell’ambito delle attività di riconversione
previste dall’art. 1 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (la
norma che ha convertito in legge il decreto legge 212- vedi sopra n.d.r.),
gli Uffici scolastici regionali istituiscono
corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o
interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà
appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale
rispetto ai ruoli provinciali, individuate con D.M. n. 2845 del 25 ottobre
2002 (è il decreto che reca le classi di concorso e il numero dei
docenti in esubero: circa 7000 nello scorso anno scolastico n.d.r.).
I suddetti corsi di specializzazione saranno realizzati entro i limiti
di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell’ambito
degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale
del comparto Scuola.
3. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti
a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in
possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli
alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento
viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano
domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d’ufficio.
Articolo
17 del DPR 275/99
Ricognizione
delle disposizioni di legge abrogate.
1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000,
le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297; articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo
27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo
28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, limitatamente alle parole: «e del consiglio
scolastico distrettuale», 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo
104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3;
articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126;
articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4, limitatamente
alla parola: «settimanale» e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144,
165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi
1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole «e ad otto decimi
in condotta»; articoli 193-bis e 193-ter; articoli 276, 277, 278, 279,
280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo
603.
2. Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1° settembre
2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili
con le norme del presente regolamento.
Articolo
39 della legge 449/97 coordinato con le norme introdotte
dalle Finanziarie successive.
Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione
del part-time..
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità
e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola
dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è
valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello
stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale
in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore
all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre
1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione
complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5
per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31
dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione
non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31
dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione
di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio
al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti
per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo
3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'àmbito della programmazione
e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente
garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza
pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre
1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare
una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 2002.
Da
“La Gazzetta del Mezzogiorno” del 7 dicembre 2003
I docenti in esubero rischiano il licenziamento.
A breve, infatti, partiranno i corsi di riconversione e chi non potrà
essere ricollocato perderà il posto. La cosa più incredibile è che il
governo di centrodestra sta programmando la rottamazione del personale
docente, applicando una legge approvata da un governo di centrosinistra:
il decreto legislativo 29/93. Meglio noto come decreto “Amato”.
La Gilda sta denunciando da anni questa precarizzazione selvaggia del
rapporto di lavoro degli insegnanti. E lo sta facendo nel silenzio assordante
dello Snals del preside Fedele Ricciato, della Cgil del preside Panini, della Cisl (il segretario
regionale è il preside Basile) e della Uil, sindacato che controlla
il settore degli Ata. Il decreto di cui stiamo parlando è la stessa
legge che ha trasformato gli insegnanti della scuola statale da professori
di ruolo in docenti a tempo indeterminato (dunque, licenziabili). Ed
ha anche allungato la lista dei docenti pagati per fare cose diverse
dall’insegnamento, con la nascita degli Irrsae ecc.. Il decreto
Amato, peraltro, è quello che ha introdotto le Rsu: un meccanismo che,
a parole, amplia la democrazia sindacale. In realtà, invece, ne restringe
il campo. Il perché è presto detto. I voti delle Rsu servono a calcolare
il 50% del peso dei sindacati al tavolo delle trattative. Il restante
50% si calcola sulla base del numero delle tessere. Un principio giusto
e condivisibile, se non fosse per il fatto che le liste si presentano
scuola per scuola anziché su base provinciale. Un meccanismo, dunque,
che sembra fatto ad arte per colpire i sindacati che non hanno un esercito
di distaccati. E che non sono in grado di organizzare una lista in ogni
scuola. Non solo. E’ evidente che trovare i candidati per le Rsu
è di gran lunga più facile per chi ha tanti iscritti. Per non parlare
di quei sindacati, vicini ai partiti politici, che possono godere del
sostegno esterno di queste strutture. Insomma, una trovata geniale per
cercare di impedire ai docenti di votare per sindacati diversi dai soliti
4.Nonostante tutto ciò, la Gilda degli Insegnanti di Potenza, in soli
3 mesi, ha ulteriormente raddoppiato il numero degli iscritti e, attualmente,
esprime in provincia 43 liste elettorali con oltre 60 candidati. E’
segno che i docenti stanno prendendo coscienza di chi fa realmente i
loro interessi e si stanno comportando di conseguenza. E forse lo faranno
anche alle prossime elezioni delle Rsu, dal 9 all’11 dicembre
prossimi. Perché un voto alla Gilda degli Insegnanti è un voto per i
docenti.