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La giurisprudenza non è univoca
Ricorsi al Tar e notifiche
(Ufficio legale 11.06.2003)
Un contributo dell’Ufficio legale sul problema della
notifica, del ricorso al Tar, all’Avvocatura o al dirigente scolastico.
Oppure ad uno solo dei due. La questione resta aperta, anche perché la
magistratura di legittimità sembrerebbe orientata a sanare le situazioni
in ogni caso, ritenendo ammissibile anche il ricorso che presenti omissioni(vere
o presunte) in termini di notifiche.
Lo stesso Giudice amministrativo, peraltro, ha manifestato indirizzi contrastanti
in sede di appello. Di seguito il testo dell’intervento, che si rifà
ad una recente sentenza del Tar per la Basilicata.
E’ un servizio a cura del Cidog
L’atto introduttivo di un giudizio contro la P.A.:
va notificato direttamente all’amministrazione scolastica o all’Avvocatura
dello Stato?
Il dubbio amletico, riportato in titolo e che potrebbe assalire
gli utenti o gli operatori della giustizia, nasce dalla contrastata giurisprudenza
amministrativa. Ed anche in dottrina non vi è condivisione in materia.
In una recente sentenza ( n.474/03), il TAR della Basilicata, ad esempio, ha
dichiarato inammissibile un ricorso avverso il diniego d’accesso agli
atti amministrativi, ex legge N.241/1990, in quanto l’atto introduttivo
era stato notificato direttamente ad una direzione didattica di Potenza,anziché
all’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ope legis della
richiamata P.A. Di avviso contrario,invece,la pronuncia del Consiglio di Stato
che, in fattispecie analoga, con sentenza n.5636 del 2001 ha chiarito: “la
possibilità dell’Amministrazione di essere presente in giudizio
vale a superare la necessità che la notificazione del ricorso debba avvenire
presso la sede dell’avvocatura dello Stato a pena di nullità della
stessa, ben potendo l’Amministrazione provvedere personalmente alla
sua difesa giudiziale senza l’assistenza dell’avvocatura dello Stato”
Tornando alla decisione del TAR lucano, seppur meritevole di rispetto come ogni
pronuncia dell’autorità giudiziaria, essa non convince. A parere
mio, confortato da ampia e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
cassazione ( ex multis: n.9917/90 e n.4573/98), formatasi a seguito della sentenza
n.97/1967 della Corte Costituzionale ( sono trascorsi circa quarant’anni
da tale decisione), il ricorso non doveva essere dichiarato inammissibile, ma,
tutt’al più, il TAR avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della
notifica. Invero, anche a voler aderire alla tesi di una parte della giurisprudenza,
secondo cui il ricorso andrebbe notificato all’avvocatura dello Stato,
la nullità della notificazione, che consegue in caso contrario, è
pur sempre una nullità relativa, e come tale sanabile ex tunc o con la
costituzione in giudizio della P.A. ( ex art 156 c.p.c.) o mediante ordine di
rinnovazione che il giudice deve disporre ex art.291 c.p.c., in assenza di costituzione.
Ricordo a me stesso,invero, che con la pronuncia sopra richiamata il Giudice
delle leggi ha dichiarato incostituzionale l’art. 11 del R.D. n.1611/1933,
nella parte in cui prevedeva l’inammissibilità di ogni ricorso
o atto contro la P.A. per nullità della notifica, in quanto non eseguita
presso la sede dell’Avvocatura dello Stato.
Orbene, data l’incertezza di diritto processuale, creatasi dalle rispettabilissime
divergenze di interpretazioni giudiziali, con cui, di fatto, la tutela giurisdizionale
non risulta effettiva, sarebbe auspicabile ed opportuno un intervento del Consiglio
di Stato in adunanza plenaria, che chiarisca, una volta per tutte, a quale organo
e in quale sede notificare gli atti di avvio del processo contro la pubblica
amministrazione.
Avv. José Sorrento
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