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Vademecum
L’anno scolastico 2003-2004 inizierà per tutti gli insegnanti
con le riunioni collegiali, che precedono l’inizio
delle lezioni. Notevole importanza rivestono
le riunioni del Collegio Docenti, perché le delibere di questo organo
investono tutta l’attività didattica, plasmando (qualitativamente
e quantitativamente) l’impegno professionale degli insegnanti. IL POF Il POF deve essere elaborato, modificato
e deliberato dal Collegio dei docenti. Il Consiglio di Circolo/Istituto
deve solo “adottarlo” su proposta
del Collegio. Partecipando attivamente alla definizione
del POF, l’insegnante può promuovere la professionalità docente
attraverso scelte didattiche coerenti con l’idea che la Il POF… “...
comprende e riconosce le diverse opzioni
metodologiche, anche di gruppi minoritari e valorizza le corrispondenti
professionalità” (Reg. aut., art. 3, comma 2).
Grazie a questo comma, l’insegnante -o gli insegnanti- che
non condividono le scelte didattiche della maggioranza del Collegio,
ad esempio: la scelta del libro di testo comune a tutte le classi o
la metodologia didattica da utilizzare (unità didattica, modulo, …),
possono esplicitarlo al momento della Delibera
del Collegio docenti, e far mettere a verbale la loro dichiarazione.
L’art. 26, comma 4, del CCNL 2002-2005, dopo aver ricordato che gli “obblighi di lavoro” degli insegnanti “sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione
di insegnamento”, impone al Dirigente scolastico “prima dell’inizio delle lezioni” di predisporre “il piano annuale delle attività
e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo
degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio
dei docenti … e con la stessa procedura è modificato, nel
corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.
Il Collegio è quindi sovrano nel deliberare
gli impegni di lavoro, deve discutere il piano proposto dal
Dirigente e lo può modificare, più o meno ampiamente, rispetto alla
proposta iniziale. Insomma ricordate che il Collegio non è obbligato
ad approvare gli impegni di lavoro degli insegnanti proposti dal Dirigente
(attività di insegnamento e attività funzionali).
Le decisioni sulla quantità e sull’organizzazione degli impegni
di lavoro sono una parte importante della professionalità docente. Non
lasciamoli decidere ai Dirigenti! NON
SUSSISTE ALCUN OBBLIGO DI INSEGNAMENTO NELL'EPOCA
INDIVIDUATA COME “PERIODO
DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA” Spesso i Dirigenti scolastici
tentano di obbligare i docenti a prestare servizio anche prima e/o dopo
il termine delle lezioni, facendo riferimento all'orario di
insegnamento. A ciò si aggiungono ulteriori pretese in
ordine all'erogazione di prestazioni afferenti le attività funzionali
all'insegnamento, in stretta osservanza o in eccedenza rispetto al monte
ore contrattuale, di cui all'art. 27, c. 3 del CCNL che così dispone: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti
sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti,
ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di
inizio e fine anno
e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle
scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore
annue; b) la partecipazione
alle attività collegiali dei Consigli di classe, di
interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi
a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti
dal Collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiori
a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle
quaranta ore annue. c) lo svolgimento
degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi
alla valutazione.” In
sintesi: non sussiste alcun obbligo di insegnamento
o presenza a scuola per altre attività, in capo ai docenti, nell'epoca
individuata come “periodo di sospensione dell’attività didattica”,
ovvero non c’è obbligo in questi periodi di prestazione delle
25 ore settimanali nella scuola materna, 22+2 ore settimanali nella
scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie. Senza tali presupposti, è giusto il diritto
del docente di rifiutarsi di prestare servizi di natura supplementare,
tanto più se, nel periodo compreso tra il 1° settembre e la data d'inizio
delle lezioni, sono state erogate prestazioni tali da determinare eccedenze
(prestazioni che si cumulano con quelle relative alla
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e agli altri obblighi
contemplati nella citata clausola contrattuale). La distribuzione del Fondo d’Istituto,
verso il quale la
Il nuovo Contratto
disciplina con l’art. 26 -Attività di insegnamento-
e l’art. 27 -Attività funzionali all’insegnamento- l’orario
di lavoro dei docenti che è infatti materia contrattuale (D. L. 29/1993 e successive modifiche).
Il Codice civile poi non lascia spazio ad utilizzi selvaggi dei lavoratori:
la legge o le norme corporative
devono stabilire “i limiti
entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno,
la durata di essi e la misura della maggiorazione...”
(art. 2108). Il nuovo CCNL all’art.
30 “Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta
Formativa” recita: le Funzioni strumentali sono “identificate con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il
Piano dell’Offerta Formativa” che,
contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione,
numero e destinatari”. Caduto il meccanismo astruso del vecchio
contratto, risulta dunque che: il Collegio delibera sulle funzioni (tipologia
e numero), sui criteri di attribuzione, ed elegge (ricordiamo che un organismo collegiale
può “identificare” solo eleggendo a scrutinio segreto –
art. 37 D.Lgs. 16/4/94, n° 297) i
colleghi che le ricopriranno. Questi colleghi, che potranno eventualmente
aver esoneri solo parziali
dall’insegnamento, saranno dunque degli “incaricati”
annuali, il cui compenso – all’interno dello stanziamento complessivo predisposto
- sarà definito in contrattazione tra Dirigente e RSU. Alcune indicazioni di massima
per l’individuazioni delle Funzioni strumentali. Risulta opportuno identificare:
¨
un COORDINATORE DEL POF, che stimoli e curi
l’attività progettuale didattica. E’ importante che si tratti
di un docente che condivida la nostra visione della scuola come luogo
di trasmissione del sapere e che valuti dunque le iniziative
del POF sulla base della loro reale ricaduta qualitativa in un’ottica
cognitivo formativa (progettualità didattica
interna);
¨
un COORDINATORE DEL COLLEGIO: un docente
che curi l’indispensabile fase istruttoria del Collegio e che
assuma di conseguenza la funzione di portavoce dei colleghi, stimolando
la loro presenza attiva all’interno dell’istituzione (progettualità
professionale);
¨
un COORDINATORE DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITA’
IN COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO (progettualità
didattica esterna). I criteri
di attribuzione costituiscono la fase
più delicata dell’intera operazione. Risulta
evidente che la concezione della scuola come luogo di trasmissione del
sapere, che si oppone alla deriva della scuola con funzioni terapeutiche
e di psico-profilassi, e la preoccupazione
della
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