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Vademecum

Collegio Docenti

 Inizio anno scolastico 2003-2004

 

 

Casella di testo: ATTENZIONE
alle
DELIBERE DEL COLLEGIO!!



Nel nuovo contesto normativo, non esistono scelte neutre,
tutto ha una ricaduta sulla nostra vita quotidiana a scuola!

L’anno scolastico 2003-2004 inizierà per tutti gli insegnanti con le riunioni collegiali, che precedono l’inizio delle lezioni.

Notevole importanza rivestono le riunioni del Collegio Docenti, perché le delibere di questo organo investono tutta l’attività didattica, plasmando (qualitativamente e quantitativamente)  l’impegno professionale degli insegnanti.Molta attenzione quindi deve essere posta in queste riunioni, sia per avanzare proposte che indirizzino l’attività didattica verso una piena valorizzazione della funzione docente, così come la intende la Gilda, sia per evitare delibere che limitino la libertà di insegnamento o, peggio ancora,  permettano veri e propri abusi da parte dei Dirigenti.Nelle brevi note che seguono vi segnaliamo delle priorità e vi indichiamo alcune possibili scelte volte a promuovere il ruolo professionale dei docenti nelle scuole

IL POF

Il POF deve essere elaborato, modificato e deliberato dal Collegio dei docenti. Il Consiglio di Circolo/Istituto deve solo “adottarlo” su proposta del Collegio. Partecipando attivamente alla definizione del POF, l’insegnante può promuovere la professionalità docente attraverso scelte didattiche coerenti con l’idea che la Gilda ha della scuola (cognitivo-formativa), e dimostrare che senza le competenze specifiche dei docenti la scuola cade nel dilettantismo e perde le caratteristiche che la contraddistinguono come luogo pubblico di istruzione e formazione. Una scuola nella quale i docenti decidono e controllano la didattica costituisce garanzia di qualità soprattutto per genitori e studenti.

 LA LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO E’ DIFENDIBILE

Il POF… “... comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e valorizza le corrispondenti professionalità” (Reg. aut., art. 3, comma 2). Grazie a questo comma, l’insegnante -o gli insegnanti- che non condividono le scelte didattiche della maggioranza del Collegio, ad esempio: la scelta del libro di testo comune a tutte le classi o la metodologia didattica da utilizzare (unità didattica, modulo, …), possono esplicitarlo al momento della Delibera del Collegio docenti, e far mettere a verbale la loro dichiarazione. La diversa “opzione metodologica” sarà segnalata nel POF.

IL PIANO ANNUALE DEGLI IMPEGNI DEI DOCENTI

L’art. 26, comma 4, del CCNL  2002-2005, dopo aver ricordato che gli “obblighi di lavoro” degli insegnanti “sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”, impone al Dirigente scolastico “prima dell’inizio delle lezioni” di predisporre “il  piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono  prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti … e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”. Il Collegio è quindi sovrano nel deliberare gli impegni di lavoro, deve discutere il piano proposto dal Dirigente e lo può modificare, più o meno ampiamente, rispetto alla proposta iniziale. Insomma ricordate che il Collegio non è obbligato ad approvare gli impegni di lavoro degli insegnanti proposti dal Dirigente (attività di insegnamento e attività funzionali). Le decisioni sulla quantità e sull’organizzazione degli impegni di lavoro sono una parte importante della professionalità docente. Non lasciamoli decidere ai Dirigenti!

NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO DI INSEGNAMENTO

NELL'EPOCA INDIVIDUATA COME

“PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA”

Spesso i Dirigenti scolastici tentano di obbligare i docenti a prestare servizio anche prima e/o dopo il termine delle lezioni, facendo riferimento all'orario di insegnamento. A ciò si aggiungono ulteriori pretese in ordine all'erogazione di prestazioni afferenti le attività funzionali all'insegnamento, in stretta osservanza o in eccedenza rispetto al monte ore contrattuale, di cui all'art. 27, c. 3 del CCNL che così dispone:

 Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiori a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue.

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.”

In sintesi: non sussiste alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola per altre attività, in capo ai docenti, nell'epoca individuata come “periodo di sospensione dell’attività didattica”, ovvero non c’è obbligo in questi periodi di prestazione delle 25 ore settimanali nella scuola materna, 22+2 ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie. Senza tali presupposti, è giusto il diritto del docente di rifiutarsi di prestare servizi di natura supplementare, tanto più se, nel periodo compreso tra il 1° settembre e la data d'inizio delle lezioni, sono state erogate prestazioni tali da determinare eccedenze (prestazioni che si cumulano con quelle relative alla partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e agli altri obblighi contemplati nella citata clausola contrattuale). Riguardo agli obblighi di cui al già citato art. 27 c.3  (40 ore per collegi docenti et varia) restano ferme,  in ogni caso, la non obbligatorietà di prestazioni aggiuntive oltre tale limite e, comunque, la necessità che tali attività siano stabilite e calendarizzate nel piano annuale delle attività medesime approvato dal Collegio dei Docenti.

 FONDO D’ISTITUTO NON FACCIAMO DIVENTARE LE SCUOLE DEI “PROGETTIFICI”

La distribuzione del Fondo d’Istituto, verso il quale la Gilda è da sempre fortemente critica (lo storno di molte risorse dell’ultimo contratto dal fondo d’istituto alla RPD – retribuzione professionale docente – è successo politico ascrivibile alla nostra Associazione ), non è compito del Collegio dei docenti, ma della trattativa tra il Dirigente e le RSU e di un successivo passaggio nel Consiglio di Circolo/Istituto. Tuttavia i docenti devono fare attenzione quando vengono chiamati ad approvare le attività che saranno retribuite con il fondo. Non bisogna  - magari per soddisfare “l’ingordigia progettuale” di molti, siano essi dirigenti o docenti - approvare miriadi di progetti.  Oltre a sottrarre energie e tempo alla funzione principale dell’insegnante, che è quella di insegnare, senza  adeguata copertura finanziaria  gli insegnanti rischiano di lavorare per un misero compenso forfettario o, peggio ancora,  gratuitamente.Teniamo presente che - risolta la questione della trasparenza - risulta  legittimo  e doveroso chiedere la pubblicazione a fine anno del riassunto relativo alla distribuzione del fondo d’istituto.

 AGGIORNAMENTO

Nei primi giorni di settembre i collegi docenti possono approvare anche il piano dell’aggiornamento professionale. E’ bene precisare che tale adempimento non costituisce più un obbligo. Ciò non vuol dire, però, che i docenti non sono tenuti ad aggiornarsi. Quanto, invece, che possono scegliere liberamente come provvedere al proprio aggiornamento.
Per esempio, possono decidere di adempiere a questa incombenza con lo studio personale, oppure possono usufruire dei 5 giorni di permesso l’anno, previsti dal contratto per partecipare a stage e incontri di formazione. Ciò non di meno, qualora la maggioranza dei docenti, che compongono il collegio, decida di usufruire del diritto a partecipare a corsi di aggiornamento organizzati direttamente dalla scuola, le delibere approvato dall’organo collegiale non potranno che avere valore per tutti.
Con un’eccezione, però. I docenti che non sono d’accordo con la maggioranza possono, infatti, esprimere liberamente il loro dissenso, che dovrà essere puntualmente verbalizzato (art. 24 decreto Presidente della Repubblica 3/57).  E tale manifestazione di volontà li renderà liberi da eventuali responsabilità disciplinari dovute al mancato rispetto del disposto collegiale.
Qualora, invece, tale dissenso non venisse espresso, la delibera si intenderà approvata anche dai soggetti in disaccordo con la maggioranza. E l’obbligo di partecipazione avrà effetti anche per loro.
Effetti, peraltro, che, in caso di inadempimento, investono essenzialmente la sfera disciplinare.
Il rifiuto di avvalersi del diritto all’aggiornamento, infatti,  non è sanzionabile. Ma è sanzionabile il comportamento scorretto, eventualmente posto in atto, qualora il docente approvi, di fatto, con il suo silenzio, la deliberazione collegiale, salvo poi non presentarsi agli incontri.
Ciò per effetto degli obblighi di correttezza e di buona fede a cui i docenti sono tenuti, per legge, nei confronti dell’amministrazione.

 POSSIAMO LEGITTIMAMENTE SALVAGUARDARE IL NOSTRO ORARIO DI LAVORO

Il nuovo Contratto disciplina con l’art. 26 -Attività di insegnamento- e l’art. 27 -Attività funzionali all’insegnamento- l’orario di lavoro dei docenti che è infatti materia contrattuale (D. L. 29/1993 e successive modifiche). Il Codice civile poi non lascia spazio ad utilizzi selvaggi dei lavoratori: la legge o le norme corporative devono stabilire “i limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione...” (art. 2108).
Altra cosa è l’orario di servizio (la  configurazione dell’orario di lavoro) che può variare  a seguito di iniziative di vario tipo previste dalla legge, nel nostro caso dal Regolamento dell’autonomia: flessibilità dell’unità di lezione, ecc. L’orario di servizio (non l’orario di lavoro!) deve essere funzionale al POF e funzionale, fin da quest’anno, ai progetti sperimentali avviati nelle scuole. Quindi attenzione a ciò che si approva nel Collegio (progetti, sperimentazioni, …) e che può influire sull’Orario di servizio.
Nello specifico per la Scuola elementare l'art. 26, comma 5, recita: "nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'Offerta Formativa e di recupero individualizzato o per gruppo ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il Collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio."

 LA RIDUZIONE DELL’ORA DI LEZIONE

Deliberata dal Consiglio d’Istituto o di Circolo (fino a 50 min.) per motivi estranei alla didattica (orari dei trasporti, mensa ecc.) non comporta alcun obbligo di recupero da parte dei docenti (circ. 243/79, circolare  192/80 ); la riduzione dell’ora di lezione operata per motivi diversi dai precedenti e  deliberata dal Collegio “comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica” (CCNL  2002-2005, art. 26, comma 7 e 8).

 FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (EX FUNZIONI OBIETTIVO)

Il nuovo CCNL all’art. 30 “Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa” recita: le Funzioni strumentali sono “identificate con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa” che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari”. Caduto il meccanismo astruso del vecchio contratto, risulta dunque che: il Collegio delibera sulle funzioni (tipologia e numero), sui criteri di attribuzione,  ed elegge (ricordiamo che un organismo collegiale può “identificare” solo eleggendo a scrutinio segreto – art. 37 D.Lgs. 16/4/94, n° 297)  i colleghi che le ricopriranno. Questi colleghi, che potranno eventualmente aver esoneri solo parziali dall’insegnamento, saranno dunque degli “incaricati” annuali, il cui compenso – all’interno dello stanziamento complessivo predisposto - sarà definito in contrattazione tra Dirigente e RSU.

Alcune indicazioni di massima per l’individuazioni delle Funzioni strumentali.

Risulta opportuno identificare:

¨ un COORDINATORE DEL POF, che stimoli e curi l’attività progettuale didattica. E’ importante che si tratti di un docente che condivida la nostra visione della scuola come luogo di trasmissione del sapere e che valuti dunque le iniziative  del POF sulla base della loro reale ricaduta qualitativa in un’ottica cognitivo formativa (progettualità didattica interna);

¨ un COORDINATORE DEL COLLEGIO: un docente che curi l’indispensabile fase istruttoria del Collegio e che assuma di conseguenza la funzione di portavoce dei colleghi, stimolando la loro presenza attiva all’interno dell’istituzione (progettualità professionale);

¨ un COORDINATORE DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITA’ IN COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO (progettualità didattica esterna).

I criteri di attribuzione costituiscono la fase più delicata dell’intera operazione. Risulta evidente che la concezione della scuola come luogo di trasmissione del sapere, che si oppone alla deriva della scuola con funzioni terapeutiche e di psico-profilassi, e la preoccupazione della Gilda di rendere possibile l’esercizio reale della professionalità senza creare inutili quanto dannose differenziazioni gerarchiche ci rimanda a criteri culturali e relazionali insieme. I docenti  prescelti saranno coloro che, in possesso di solidi titoli culturali e di esperienza, in particolare all’interno della scuola in cui sono chiamati ad operare, avranno anche capacità di dialogo, sapranno cioè rapportarsi ai colleghi in un proficuo incontro-scontro dialettico. 

Casella di testo: ATTENZIONE ALLE DELIBERE DEL COLLEGIO!!

Nel nuovo contesto normativo, non esistono scelte neutre,
tutto ha una ricaduta sulla nostra vita quotidiana a scuola!

 A cura del Centro Studi GILDA degli Insegnanti