STATUTO
Art.
1 E' costituita la libera Associazione denominata "GILDA
NAZIONALE DEI COMITATI DI BASE DEGLI INSEGNANTI", con sede
in Roma, indipendente ed autonoma da partiti politici, sindacati o
gruppi di qualsiasi natura.
Art. 2 L'Associazione si prefigge
di rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale
gli insegnanti della scuola pubblica italiana di ogni ordine e grado,
nonché di stipulare contratti collettivi di lavoro. L'Associazione
potrà anche svolgere senza fini di lucro ogni attività a favore dei
propri iscritti.
Art. 3 Possono aderire all'Associazione
gli insegnanti della scuola pubblica di ogni ordine e grado.
Art. 4 L'adesione all'Associazione
avviene attraverso il versamento di una quota sociale il cui ammontare
è stabilito dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.
Art. 5 Gli associati possono costituire
gilde a tutti i livelli territoriali, in relazione alla conformazione
del sistema scolastico.
Art. 6 Organi dell'Associazione
sono
a)
LAssemblea provinciale
b)
La Direzione provinciale
c)
Il Coordinatore provinciale
d)
LAssemblea nazionale dei delegati provinciali
e)
La Direzione Nazionale
f)
Il Coordinatore NazionaleTutti gli organi Provinciali e le eventuali
altre strutture territoriali, funzionano secondo regolamenti autonomamente
definiti, comunque coerenti con lo Statuto nazionale, e, per quanto
riguarda la durata degli incarichi, col Regolamento nazionale.
Art. 6 bis Collegio nazionale dei probiviri. Il collegio nazionale
dei probiviri, eletto dallassemblea nazionale fra gli iscritti
allassociazione, è il massimo organo di garanzia dellassociazione,
ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre
con la presenza di tre membri tra effettivi e supplentiI membri
del Collegio sono eletti dallA.N. con la maggioranza dei 2/3
dei votanti.Autonomamente le province costituiscono il Collegio dei
Probiviri.
Art. 6 ter Revisori dei contiIl Collegio Nazionale dei
revisori dei conti, eletto dallassemblea nazionale fra gli iscritti
vigila sugli atti amministrativi e contabili dellAssociazione,
accompagna con una propria relazione il bilancio annuale ed è composto
da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza
di 3 membri fra effettivi e supplenti
Art. 7 E'
compito dell'Assemblea Provinciale eleggere i membri della Direzione
Provinciale e nominare i delegati per l'Assemblea Nazionale.
Art. 8 La
Direzione Provinciale, coordinata da un Responsabile provinciale,
rende esecutive le decisioni dell'Assemblea Provinciale.
Art. 9 L'Assemblea
Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione.a) E' costituita dai
delegati designati dalle province in proporzione al numero degli iscritti.b)
E' valida in presenza del 50%+1 degli aventi diritto.c) Si dota di
un Regolamento di Attuazione dello Statuto.d) Delibera sulle piattaforme
rivendicative e autorizza la stipula degli accordi contrattuali.e)
Stabilisce la linea politica e le modalità organizzative e funzionali
dell'Associazione.f) Elegge il coordinatore nazionale, la Direzione
Nazionale, Il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti
Art . 10
La Direzione Nazionale delibera in merito alle iniziative di attuazione
della linea politica espressa dallAssemblea Nazionale e alla
gestione politica e organizzativa dellAssociazione, di cui coordina,
a livello nazionale, le attività
Art. 11 Il
Coordinatore Nazionale, obbligatoriamente docente in servizio, è responsabile
dellattuazione della politica dellAssociazione, secondo
i deliberati dellAssemblea Nazionale. Al Coordinatore Nazionale
è attribuita anche la funzione di Rappresentante legale e processuale
Art. 12 Ad
un membro dellAssociazione è attribuita la funzione di Tesoriere
Nazionale, che è tenuto a fare una relazione annuale di bilancio nel
corso di una Assemblea Nazionale ordinaria. Il tesoriere ha cura delle
attività patrimoniali e amministrative.
Art.13 L'Associazione
si informa sul principio proporzionale della rappresentanza ed è regolata
dai principi di revocabilità immediata e di durata limitata nel tempo
di qualsiasi incarico. Tutti gli incarichi elettivi sono esenti da
compensi e indennità
Art. 14 Il patrimonio della Gilda è costituito:a)
dai beni immobili e mobili che diverranno proprietà dellAssociazioneb)
da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;c)
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.Le entrate sono costituite:a)
dalle quote discrizione;b) dallutile
derivante dallorganizzazione di manifestazioni e attività a
favore degli iscritti;c) da ogni altra entrata che
concorra allincremento dellattivo sociale.Salvo diversa
disposizione di legge, è fatto divieto di distribuire utili, fondi
di riserva o avanzi di gestione ai soci in modo diretto o indiretto.In
caso di scioglimento dellassociazione il patrimonio sociale
sarà devoluto ad altre associazioni o enti con fini di pubblica utilità,
con le modalità stabilite dallassemblea Nazionale, sentiti gli
eventuali organismi competenti per legge.Le quote sociali sono in
ogni caso intrasmissibili. I rendiconti finanziari vengono redatti
annualmente.
Art. 15 Sia
le piattaforme rivendicative che la stipulazione di accordi contrattuali
saranno sottoposti alla più ampia consultazione di base.
Art. 16 Il
presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale con
votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3).
Art.17 L'Associazione
può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Nazionale in seguito
a referendum che abbia riportato il voto favorevole dei tre quarti
(3/4) degli Associati.
Art. 18 Per
quanto non è previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme
di Legge vigenti.
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