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Prevede l’assunzione a tempo indeterminato Docenti di religione, varato lo stato giuridico
(Ac
2480B)
I docenti di religione potranno essere assunti a tempo indeterminato dopo il superamento di un concorso. L’accesso alle selezioni sarà consentito ai docenti in possesso di uno dei titoli riconosciuti dalla Chiesa e dell’idoneità all’insegnamento rilasciata dal vescovo. Sono queste le novità più importanti contenute in un progetto di legge approvato dalla Camere, definitivamente, il 15 luglio scorso. I docenti di religione che saranno assunti a tempo indeterminato, se subiranno la revoca dell’idoneità potranno andare ad insegnare materie diverse. A patto che risultino in possesso dei titoli richiesti. I contratti a tempo indeterminato saranno stipulati per il 70% dei posti disponili. Il restante 30% sarà destinato ad assunzioni a tempo determinato. Nella fase transitoria è previsto un concorso riservato a coloro che possono vantare 4 anni di insegnamento, negli ultimi 10 anni, per un orario non inferiore alla metà dell’orario di cattedra Il testo dell’articolato approvato definitivamente dalla Camera, in terza lettura, il 15 giugnoArticolo 1. (Ruoli degli insegnanti
di religione cattolica). 1. Ai fini dell'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado,
quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso
esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il
Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti
ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle
diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti
dall'ordinamento. 2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti
nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente
legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione
collettiva.3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare
l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di
sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità
ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e
successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo. Articolo 2. (Dotazioni organiche dei
posti per l'insegnamento della religione cattolica). 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la
consistenza della dotazione organica degli insegnanti di
religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del
70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti. 2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della
religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente
dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di
ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.3. Le
dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola
dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente
dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di
ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto
all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le
predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei
posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. Articolo 3. (Accesso ai ruoli). 1. L'accesso ai ruoli di
cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami,
intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui
all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente
disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. 2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su
base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi
decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai
sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di
contenere gli oneri relativi al funzionamento delle
commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei
concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare
l'espletamento dei concorsi così accorpati. 3. I titoli di qualificazione professionale per
partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui
all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni. 4. Ciascun candidato deve inoltre essere
in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera
a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato
dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto
per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi. 5. Relativamente alle prove
di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente
legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico,
che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica
come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti
specifici dell'insegnamento della religione cattolica. 6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per
titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un
dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da
due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità,
titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il 7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al
risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente
regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per
territorio i nominativi di coloro che si trovano in
posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il
concorso il dirigente regionale attinge per segnalare
all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano
eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità
del concorso. 8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario
diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del
Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5
dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni
previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro
previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da
parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a
norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità
professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui
all'articolo 4, comma 3. 10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione
del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per
territorio. Articolo 4. (Mobilità) 1. Agli insegnanti di religione
cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le
disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del
personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento,
da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è
subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo
al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità
rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con
il medesimo ordinario. 2. La mobilità territoriale degli insegnanti di
religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente
per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario. 3. L'insegnante di religione cattolica con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero
che si trovi in situazione di esubero a seguito di
contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale
nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti
per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure
di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Articolo 5. (Disposizioni transitorie e
finali). 1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo
per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione
cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in
vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica
che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel
corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore
alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e
siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4. 2. Il programma di esame del
primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza
dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi
agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli
elementi essenziali della legislazione scolastica. 3. Per l'attuazione del presente articolo è
autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. 5. Restano ferme le potestà legislative e
amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e
secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e
delle relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge. Articolo 6. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in
7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge,
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni. |
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